Accesso agli
atti: diniego per difetto del “requisito documentale”
L'art. 22 della Legge n.
241/1990 prevede il cd. “accesso agli atti” e, più precisamente, l'accesso ai
documenti amministrativi detenuti da una Pubblica Amministrazione.
Ma cosa deve intendersi per “documento
amministrativo”? Sono documenti amministrativi i pagamenti di tributi quali
l'IMU?
Nel caso di cui ci
siamo occupati, la ricorrente formulava istanza di accesso difensivo agli atti,
al fine di richiedere copia della documentazione relativa ai pagamenti IMU da
parte dell'ex marito.
Il Comune di XXXXX
rigettava l'istanza di accesso agli atti de
qua, rilevando che l’accesso
documentale ha ad oggetto il “documento amministrativo” e ritenendo, quindi,
che i pagamenti IMU non fossero accessibili, in quanto non aventi una forma
documentale.
La ricorrente
proponeva, pertanto, ricorso al Tar Toscana per l'impugnazione del suddetto
diniego, rilevando che ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 per “documento amministrativo” si intende ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da
una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale.
Rilevava, altresì,
che proprio dall'art. 22 è possibile desumere l’esistenza di un’ampia nozione
di documento amministrativo, nell’ambito del quale si ricomprende “ogni narrazione di fatti desumibile da
supporti scritti, iconografici, elettronici o altro: non si tratta pertanto
della necessità di elaborare dei dati, quanto di reperirli in modo idoneo e di
presentarli al richiedente che dimostra di aver titolo a visionarli e a
copiarli”.
Alla luce delle
suddette argomentazioni, senza neppure attendere l'esito dell'udienza fissata
dinanzi al Tar Toscana per la discussione del ricorso, il Comune di XXXXX
annullava il provvedimento impugnato e ottemperava, quindi, spontaneamente
all'istanza di accesso agli atti, formulata dallla ricorrente, dando luogo così
alla cessazione della materia del contendere.