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Accesso agli atti: diniego per difetto del “requisito documentale”

 
 
L'art. 22 della Legge n. 241/1990 prevede il cd. “accesso agli atti” e, più precisamente, l'accesso ai documenti amministrativi detenuti da una Pubblica Amministrazione.
Ma cosa deve intendersi per “documento amministrativo”? Sono documenti amministrativi i pagamenti di tributi quali l'IMU?
Nel caso di cui ci siamo occupati, la ricorrente formulava istanza di accesso difensivo agli atti, al fine di richiedere copia della documentazione relativa ai pagamenti IMU da parte dell'ex marito.
Il Comune di XXXXX rigettava l'istanza di accesso agli atti de qua,  rilevando che l’accesso documentale ha ad oggetto il “documento amministrativo” e ritenendo, quindi, che i pagamenti IMU non fossero accessibili, in quanto non aventi una forma documentale.
La ricorrente proponeva, pertanto, ricorso al Tar Toscana per l'impugnazione del suddetto diniego, rilevando che ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 per “documento amministrativo” si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Rilevava, altresì, che proprio dall'art. 22 è possibile desumere l’esistenza di un’ampia nozione di documento amministrativo, nell’ambito del quale si ricomprende “ogni narrazione di fatti desumibile da supporti scritti, iconografici, elettronici o altro: non si tratta pertanto della necessità di elaborare dei dati, quanto di reperirli in modo idoneo e di presentarli al richiedente che dimostra di aver titolo a visionarli e a copiarli”.
Alla luce delle suddette argomentazioni, senza neppure attendere l'esito dell'udienza fissata dinanzi al Tar Toscana per la discussione del ricorso, il Comune di XXXXX annullava il provvedimento impugnato e ottemperava, quindi, spontaneamente all'istanza di accesso agli atti, formulata dallla ricorrente, dando luogo così alla cessazione della materia del contendere.
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