Accesso agli atti: il “silenzio-rigetto” della Pubblica Amministrazione
Tutti sanno che l'art. 22 della Legge n. 241/1990 prevede l'accesso ai documenti amministrativi detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
Ma cosa succede se la Pubblica Amministrazione risponde con il “silenzio”?
Nel caso di cui ci siamo occupati, la ricorrente formulava istanza di accesso difensivo agli atti ad Alia Servizi Ambientali S.p.A., al fine di richiedere copia della documentazione relativa ai pagamenti TARI da parte dell'ex marito.
Sulla suddetta istanza si perfezionava il “silenzio-rigetto” da parte di Alia Servizi Ambientali S.p.A. per decorrenza dei termini di legge.
La ricorrente proponeva, pertanto, ricorso al Tar Toscana per l'impugnazione del suddetto “silenzio-rigetto”, rilevando che la stessa vantava un diritto ed interesse diretto e di rilevante importanza e che tale necessità di tutela era reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata, in quanto tutti i dati e tutti i documenti conservati da Alia Servizi Ambientali s.p.a. risultavano “oggettivamente utili” al perseguimento del fine di tutela.
Rilevava, altresì, che l’impresa Alia Servizi Ambientali S.p.A. è concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio Toscana Centro; che, quindi, è il soggetto che si occupa dell'accertamento, della riscossione e dei pagamenti del suddetto tributo e che, come tale, le informazioni richieste erano, pertanto, pienamente accessibili.
Rilevava, infine, che nell'istanza di ostensione la ricorrente aveva puntualmente e specificamente rappresentato il nesso di strumentalità dei documenti richiesti all’azione giudiziale promossa dalla medesima e che i documenti richiesti erano, pertanto, pertinenti rispetto allo scopo dichiarato.
Alla luce delle suddette argomentazioni, senza neppure attendere l'esito dell'udienza fissata dinanzi al Tar Toscana per la discussione del ricorso, Alia Servizi Ambientali S.p.A. ottemperava spontaneamente all'istanza di accesso agli atti formulata dallla ricorrente, dando luogo così alla cessazione della materia del contendere.