Il silenzio della Pubblica Amministrazione: è possibile difendersi e come?
L'art. 2 della L. 241/1990 prevede che, ove
il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba
essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere
di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
E'
utile sapere che, quando le pubbliche amministrazioni non assolvono a
tale dovere, è possibile ricorrere al Tar per ottenerne l'adempimento.
Nel
caso di cui ci siamo occupati il ricorrente provvedeva a presentare
presso la Questura di Lucca domanda di protezione temporanea per sè
stesso e per i propri figli minorenni, in qualità di familiari di
cittadina Ucraina (rispettivamente marito e figli), ai sensi dell'art.
1, comma 2, lettera c), DCPM 28 Marzo 2022 (docc. 5-9).
La Questura di Lucca non provvedeva ad adottare alcun provvedimento in merito.
Il ricorrente proponeva, pertanto, ricorso al Tar per veder riconosciuto il proprio legittimo diritto.
Con sentenza n. 90/2023 il Tar Toscana rilevava che “era
pacifico che la Questura non avesse fornito riscontro alla richiesta
del ricorrente e che sussisteva comunque, a carico del predetto Ufficio,
l’obbligo di pronunciarsi espressamente, in conformità alla
disposizione di cui sopra, tenuto conto sia della particolare
disciplina dettata per le misure di protezione temporanea degli
sfollati dall’Ucraina (che coinvolge direttamente le Questure), sia
anche in relazione alla particolare situazione di difficoltà in cui si
trovano i cittadini italiani coinvolti nella vicenda, che rende
necessario, da parte della strutturastatale interpellata, un
atteggiamento di attenzione, di riscontro e di indirizzo”.
Il
ricorso veniva, dunque, accolto dichiarando l’obbligo della Questura di
Lucca di fornire riscontro alla richiesta del ricorrente entro il
termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della sentenza.