L'affidamento esclusivo: è possibile ottenerlo quando il padre è totalmente assente dalla vita dei figli
In caso di rottura dell’unione familiare, in materia di affidamento dei figli minori, l’istituto dell’affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisce la regola mentre l’affidamento esclusivo dei minori, ai sensi dell’art 337 quater c.c., costituisce l'eccezione e può essere disposto dal giudice, in deroga al principio dell’affidamento condiviso, quando ritenga che l’affidamento all’altro genitore sia “contrario all’interesse del minore”.
In particolare, la deroga al regime dell’affidamento condiviso presuppone che sia provata in positivo, l’idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l’inidoneità dell’altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l’affido condiviso in concreto dannoso per il minore (così ex multis, Cass. nn. 1777 e 5108/20012, 24526/2010, 16593/2008).
Nel caso di cui ci siamo occupati, il padre aveva tenuto comportamenti di violenza sia fisica che verbale nei confronti dell’odierna ricorrente, anche alla presenza delle figlie minori, era dipendente dal gioco d’azzardo, aveva dimostrato un totale disinteresse nei confronti delle figlie, si era reso irreperibile dalla famiglia e, infine, non si era neppure costituito in giudizio.
La madre chiedeva, pertanto, al Tribunale disporsi l’affidamento esclusivo delle bambine alla medesima.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Firenze riteneva che “il contegno processuale del convenuto, la dichiarazione di consenso all’affido esclusivo alla madre, nonché l’assenza di qualsivoglia contatto tra il medesimo e le figlie evidenziavano la non volontà del padre di essere presente nella vita delle minori con l’assiduità necessaria a poter esercitare idoneamente la responsabilità genitoriale derivante dall’affidamento condiviso” e, pertanto, accoglieva la richiesta di affidamento esclusivo avanzato dalla madre.