La
“buca” nella strada: può esserci concorso di colpa della persona
lesa
La
buca sul marciapiede o la buca sulla strada sono spesso la causa di
incidenti, anche gravi, in cui le persone incorrono quotidianamente.
Ebbene
forse non tutti sanno che, in tal caso, si possono richiedere i danni
al Comune per cattiva manutenzione della strada e/o del marciapiede.
Occorre, però, fare attenzione al concorso di colpa.
Nel
caso di cui ci siamo occupati la sig.ra si trovava a transitare in
Firenze a bordo del proprio ciclomotore quando, giunta ad un
incrocio, perdeva il controllo del proprio motorino e cadeva
rovinosamente a terra a
causa di una buca presente sul manto stradale, riportando lesioni.
Il
nesso causale tra l'evento dannoso e la presenza di una buca sul
manto stradale era confermato dalla
espletata CTU, la quale accertava che
1)
la lesione denunciata e riscontrata risultava in relazione causale
con i fatti
denunciati,
2) non sussistevano ulteriori cause atte a provocare le lesioni in
esame, 3)
non emergeva una condotta imprudente del leso. Lo
stesso teste escusso dichiarava che
la sig.ra era appena partita dal semaforo e andava piano,
ad ulteriore conferma
che la sig.ra teneva una condotta di guida assolutamente prudenziale.
Il
Tribunale di Firenze si pronunciava, dichiarando che “Le
fotografie in atti evidenziano l'esistenza
di un'anomalia della pavimentazione stradale,
non particolarmente accentuata ma neppure definibile una “lievissima
e superficiale fenditura”; si tratta in particolare di una zona
abbastanza ampia di “lievi e superficiali fenditure”, al centro
della quale vi è però una buca vera e propria, di larghezza modesta
ma sufficiente a contenere la ruota di un ciclomotore e tale da poter
determinare la perdita di controllo del mezzo. Sussiste,
pertanto, la responsabilità del Comune, che quale proprietario e
custode della strada, non può lasciare che essa presenti anomalie
idonee a provocare incidenti”.
Tuttavia,
il Tribunale di Firenze rilevava, altresì, che “accanto
alla responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto vi era però
anche quella dell'attrice
la quale, come tutti gli utenti della strada, ed in particolare
quelli che utilizzano mezzi a due ruote, per la precarietà del loro
equilibrio, devono porre la massima attenzione alla strada che
percorrono, in
ragione del principio di autoresponsabilità.
Il
Tribunale di Firenze concludeva, pertanto, affermando che “Nel
nostro caso non vi è prova né che la buca fosse occultata da
fogliame né che essa sia comparsa all'improvviso …
Si vuol dire che
l'attrice aveva la possibilità di notare la buca ed evitarla,
pertanto la sua condotta disattenta ha concorso a provocare il danno
con quella del Comune ed in pari misura”.