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La revoca dell'assegno sociale per mancata comunicazione dei redditi è legittima?

Può succedere che l'assegno sociale venga revocato dall'Inps per mancata comunicazione dei redditi. E' utile, tuttavia, sapere che non sempre detta revoca è fondata.
L'art. 35 D.L. 207/2008, così come modificato dall'art. 13 comma 6 lettera c) d.l. 78/2010, stabilisce infatti che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 devono comunicare all’INPS i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento".
Ma come deve essere interpretata la locuzione “situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento”?
Nel caso di cui ci siamo occupati, l'Inps sospendeva l'assegno sociale del ricorrente ed effettuava il ricalcolo dello stesso, con conseguente conguaglio a suo carico, per mancata comunicazione dei redditi percepiti dal medesimo. Il ricorrente, tuttavia, dava prova di non aver percepito redditi  ulteriori rispetto alla prestazione conosciuta da INPS e di non aver visto mutate le proprie condizioni reddituali rispetto all’anno precedente.
Alla luce della suddetta circostanza, il Tribunale di Firenze riteneva che, poiché la normativa sopra richiamata collega l’obbligo informativo alla presenza di una “situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento”, l’obbligo suddetto grava solo su coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero su coloro la cui situazio ne reddituale sia mutata rispetto a quella dichiarata in precedenza (e non anche in capo a chi non sia titolare di redditi ulteriori rispetto alla prestazione/i conosciuta/e da INPS o, comunque, non abbia visto mutate le proprie condizioni reddituali rispetto all’anno precedente).
Il ricorso veniva, dunque, accolto in quanto il Tribunale dichiarava che il ricorrente non era tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all’Istituto.
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