Lo Scalino: “Insidia” o “Trabocchetto”?
A chi non è mai accaduto di inciampare oppure di perdere l'equilibrio o, comunque, di cadere da una scalinata e farsi male?
Di certo non è scontato tantomeno automatico attribuire la colpa al proprietario della scalinata.
Ma che dire se uno dei gradini della scalinata di un centro commerciale, in particolare l'ultimo a scendere, risulta essere “diverso” da tutti gli altri? Anche in questo caso il proprietario della scalinata può andare esente da ogni responsabilità?
Si tratta di una questione in realtà assai frequente: la cd. “insidia” o “trabocchetto”.
Nella fattispecie di cui ci siamo occupati l'insidia consisteva nella differenza di alzata dell’ultimo gradino a scendere, che proprio per la sua diversità da tutti gli altri gradini di pari dimensioni, creava una falsa rappresentazione della realtà, generando un inganno alle aspettative di appoggio di chi scende.
Su tale problematica si è pronunciato il Tribunale di Siena (ex Tribunale di Montepulciano), il quale ha ritenuto che lo stato dei luoghi non solo presentasse insidie e trabocchetti, ma fosse anche non corrispondente alle norme di sicurezza, in quanto gli scalini presentavano dimensioni di alzata/pedata variabili, i corrimano non coprivano l'intera lunghezza della rampa, gli scalini non presentavano le strisce antisdrucciolo.
Ne consegue, ha concluso il Tribunale di Siena (ex Tribunale di Montepulciano), che in punto di responsabilità non vi può essere alcun dubbio circa la individuazione del proprietario della scalinata quale responsabile dell'evento dannoso.
Non solo, ma il Tribunale di Siena (ex Tribunale di Montepulciano) ha ricondotto la responsabilità del proprietario della scalinata all'art. 2051 c.c., individuando, così, una responsabilità di carattere oggettivo, con l'importante conseguenza che è sufficiente dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con il bene in custodia (la scalinata) per poter ottenere, sic et simpliciter, il risarcimento del danno subìto.