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La rinuncia al mantenimento non è valida perchè afferisce a diritti indisponibili

Forse non tutti sanno che, per ottenere la cessazione dell'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento, non è sufficiente la manifestazione unilaterale della volontà di una delle parti di non ricevere più l'assegno, ma è necessario un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 32529/2018, nella quale la Suprema Corte ha affermato che “una dichiarazione di rinuncia al mantenimento è ininfluente perchè afferente a diritti indisponibili”.
In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Firenze.
Nel caso di cui ci siamo occupati, il padre chiedeva che il Tribunale volesse revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio in quanto le proprie condizioni patrimoniali avevano subìto, nel corso del tempo, un evidente peggioramento ed il figlio, divenuto ormai maggiorenne, svolgeva attività lavorativa e aveva ormai raggiunto una piena indipendenza economica.
La madre non si opponeva alla richiesta di revoca, ma rilevava che la medesima aveva più volte manifestato il proprio consenso alla definitiva interruzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e chiedeva, pertanto, che il padre fosse condannato al pagamento delle spese del giudizio.
Il Tribunale di Firenze si pronunciava, disponendo la revoca del contributo di mantenimento per il figlio, già disposto a carico del padre e a favore della madre.
Quanto alle spese del giudizio, il Tribunale di Firenze ne disponeva la compensazione integrale, tenuto conto “da un lato, che la madre ha, fin dalla sua costituzione, dichiarato di non opporsi all’accoglimento delle domande attoree e, dall’altro, che linstaurazione del presente giudizio appare giustificata e necessaria, al fine di evitare che il ricorrente potesse in futuro essere chiamato a pagare il contributo de quo sulla base del titolo di cui ora si chiede la revisione”.
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