La rinuncia al mantenimento non è valida perchè afferisce a diritti indisponibili
Forse
non tutti sanno che, per ottenere la cessazione dell'obbligo di
pagamento dell'assegno di mantenimento, non
è sufficiente la manifestazione unilaterale della volontà di una
delle parti di non ricevere più l'assegno, ma è necessario un
provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
Così
ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 32529/2018, nella
quale la Suprema Corte ha affermato che “una
dichiarazione di rinuncia al mantenimento è ininfluente perchè
afferente a diritti indisponibili”.
In
tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Firenze.
Nel
caso di cui ci siamo occupati, il padre chiedeva che il Tribunale
volesse revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio in
quanto le
proprie condizioni patrimoniali avevano subìto, nel corso del tempo,
un evidente peggioramento ed il
figlio, divenuto ormai maggiorenne, svolgeva attività lavorativa e
aveva ormai raggiunto una piena indipendenza economica.
La
madre non si opponeva alla richiesta di revoca, ma rilevava che la
medesima aveva più volte manifestato il proprio consenso alla
definitiva interruzione dell'assegno di mantenimento in favore del
figlio e chiedeva, pertanto, che il padre fosse condannato al
pagamento delle spese del giudizio.
Il
Tribunale di Firenze si pronunciava, disponendo la
revoca del contributo di mantenimento per il figlio, già disposto a
carico del padre e a favore della madre.
Quanto
alle spese del giudizio, il
Tribunale di Firenze ne
disponeva la compensazione integrale, tenuto conto “da
un lato, che la madre ha, fin dalla sua costituzione, dichiarato di
non opporsi all’accoglimento delle domande attoree e, dall’altro,
che l’instaurazione
del presente giudizio appare giustificata e necessaria, al fine di
evitare che il ricorrente potesse in futuro essere chiamato a pagare
il contributo de quo sulla base del titolo di cui ora si chiede la
revisione”.